Certificazione Energetica / Attestato di Prestazione Energetica

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Incentivi fiscali previsti dalla finanziaria per il risparmio energetico

Finanziaria - Legge n. 244/2007 - Risparmio energetico - Prorogata a tutto il 2011

La Finanziaria contiene molte disposizioni che incentivano gli italiani a scegliere forme di energia "pulita" tale da sviluppare tecnologie innovative che aiutino la sostenibilità ambientale, migliorando il risparmio energetico. Riguardano soprattutto i benefici fiscali a vantaggio dei consumatori che potranno così portare in detrazione quelle spese sostenute per pannelli solari, rinnovo di infissi o sostituzione della vecchia caldaia e del frigorifero. Si tratta in sostanza di una forte incentivazione per il risparmio energetico.

Le nuove norme permettono anche alle amministrazioni locali di applicare un'aliquota Ici agevolata a chi installa impianti a fonte energetica rinnovabile per uso domestico e di subordinare il rilascio del permesso di costruire alla certificazione energetica dell'edificio. Incentivi, poi, a imprese e a operatori che investono nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso il rilascio di certificati verdi.

Da evidenziare, l'istituzione del Fondo per il risparmio energetico e l'efficienza energetica per finanziare campagne informative per la sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di stand-by.

Dal 2010, infatti, sarà vietata la vendita di elettrodomestici inferiori alla classe A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3 per gli interni degli appartamenti e dal 2011 il divieto scatterà per l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza e di elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere il collegamento con la rete elettrica.

Agevolazioni per il risparmio energetico

Di seguito vengono elencate tutte le agevolazioni previste dalla finanziaria in materia di risparmio energetico:

Agevolazioni ICI per immobili dotati di impianti a produzione di energia a fonte rinnovabile. E' prevista la facoltà per i Comuni di applicare un'aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore degli immobili nei quali si provveda all'installazione di impianti a risparmio energetico per la produzione di energia elettrica o termica ad uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi con decorrenza dal 2009 e con durata massima di 3 anni per gli impianti termici solari e 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Proroga detrazioni d'imposta per gli interventi di risparmio energetico. Sono prorogate sino al 31 dicembre 2011 le detrazioni d'imposta di cui all'art. 1, cc. 344-347, 353, 358 e 359 della finanziaria 2007. Potranno in tutto l'anno solare 2011 essere detratti in un numero di dieci quote annue:

a) 55 per cento degli importi a carico del contribuente, fino al valore massimo di 100.000 euro, per gli interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA degli edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (art. 1, c. 344 Finanziaria 2007) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite di fabbisogno di energia primario annuo che saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

b) 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, sino al valore massimo di 60.000 euro,, per gli interventi di risparmio energetico su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti STRUTTURE OPACHE VERTICALI, STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI (coperture e pavimenti), FINESTRE comprensive di infissi (art. 1, c. 345 Finanziaria 2007), a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica che saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Per tali interventi, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, non è richiesta l'asseverazione di un tecnico abilitato, nè la qualificazione energetica dell'edificio (o l'"attestato energetico", ove la qualificazione energetica non sia stata ancora introdotta), di cui all'art. 1, c. 348 della Finanziaria 2007.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2007, inoltre, la Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante i requisiti di trasmittanza termica U, sono ridefiniti secondo le modifiche apportate dall'art. 1, c. 17 della Finanziaria.

c) 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 60.000 euro per gli interventi di installazione di PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, c. 346 Finanziaria 2007).

Per tali interventi di risparmio energetico non è richiesta l'asseverazione di un tecnico abilitato, nè la qualificazione energetica dell'edificio (o l'"attestato energetico";, ove la qualificazione energetica non sia stata ancora introdotta), di cui all'art. 1, c. 348 della Finanziaria 2007.

d) 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro per interventi di sostituzione di IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, c. 347 Finanziaria 2007).

Dette disposizioni si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'art. 1, c. 286, della Finanziaria, inoltre, le stesse disposizioni trovano applicazione anche con riguardo alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

e) 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per le spese sostenute per la sostituzione di FRIGORIFERI, CONGELATORI E LORO COMBINAZIONI con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.

f) 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore per l'acquisto di MOTORI ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonchè per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW (art. 1, c. 358 Finanziaria 2007).

g) 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento per l'acquisto di variatori di velocità (INVERTER) su impianti con potenza elettrica tra 7,5 e 90 kW (art. 1, c. 359 Finanziaria 2007).

Certificazione energetica

Il rilascio del certificato di agibilità per gli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione, nei limiti di cui all'art. 3 del .Lgs. n. 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), è subordinato alla presentazione della certificazione energetica.

Dal 2009, inoltre, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n 192/2005, nonchè all'installazione di impianti per la produzione di elettrica da fonti rinnovabili, non inferiore ad 1 kW per ciascuna unità abitativa.

Finanziaria 2007 - Legge n. 296/2006 - Prorogata a tutto il 2011

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007.

SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE:

a) Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) I soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Importante: I soggetti indicati devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria o di comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi anche se non proprietari dell'immobile (figli, zii, parenti conviventi).

EDIFICI INTERESSATI:

Interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali. Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali:

1) Essere già dotati di impianto di riscaldamento;

2) Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

3) Nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione dell'immobile.

INTERVENTI AGEVOLATI:

1) Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti

Spese documentate, relative ad interventi atti ad ottenere un risparmio energetico di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Tale valore andrà calcolato con metodologie normative dal tecnico abilitato.

I lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione nel limite massimo di spesa di 100.000 euro.

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2) Interventi su strutture opache e su infissi

Spese documentate, relative ad interventi atti ad ottenere un risparmio energetico su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

3) Installazione di pannelli solari

Spese documentate, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Per tali interventi di risparmio energetico il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

4) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Spese documentate, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per tali interventi di risparmio energetico il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Gli incentivi fiscali sul risparmio energetico previsti dalla Finanziaria. A cura dell'Ing. Luigi Petrillo del Gruppo Certificatori Energetici di Milano.